IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma  delle
accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  conservatori  di  musica  e  degli
istituti musicali pareggiati, e in particolare  l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e in particolare  l'art.  30,  relativo  al
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 
  Viste le vigenti disposizioni di legge che prevedono l'applicazione
della  normativa  di  settore  al  comparto  della  scuola   e   alle
universita'; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina  autorizzatoria  delle  assunzioni,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  dei  Ministri
per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge  n.  508
del  1999,  al  personale  delle  Istituzioni  di   alta   formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM)  si  applica,  in  materia  di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato  art.  39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e in  particolare  l'art.
3-quater, come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
che prevede, tra l'altro, che le disposizioni del regolamento recante
le procedure e le modalita' per la programmazione e  il  reclutamento
del personale docente e del personale amministrativo  e  tecnico  del
comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2019, n. 143, si applicano a  decorrere  dall'anno  accademico
2022/2023, nonche' che le abrogazioni disposte dall'art. 8, comma  4,
del  predetto  regolamento,  si  applicano  a   decorrere   dall'anno
accademico 2022/2023; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023; 
  Visto il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205  del  2017,  come
modificato dal comma 893 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, che
dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno accademico 2018-2019,
il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma  653  e'
pari al 100 per cento dei risparmi  derivanti  dalle  cessazioni  dal
servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge,  per  il
triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo  non
superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno  accademico
2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
con contratti a tempo determinato; 
  Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005,  n.  250,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  febbraio  2006,  n.  27,  recante,  tra
l'altro, misure urgenti in materia di  scuola  e  universita'  e,  in
particolare, l'art. 1-quater, in base al quale  per  il  reclutamento
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle  Istituzioni
di alta formazione artistica e musicale, in  attesa  dell'entrata  in
vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e),  della
suddetta legge n. 508 del 1999,  si  applicano  le  disposizioni  del
testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994; 
  Visto l'art. 554 del citato decreto legislativo n.  297  del  1994,
che disciplina l'accesso ai ruoli  della  terza  e  quarta  qualifica
funzionale; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e  in  particolare
l'art. 19, comma 3-bis, che prevede la possibilita' di  assumere  con
contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio,
il personale che abbia superato un concorso  pubblico  per  l'accesso
all'area elevata  professionalita'  EP/1  o  all'area  terza  di  cui
all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010; 
  Vista la nota del 3 febbraio 2021, prot. n. 1681, con la  quale  il
Ministro dell'universita' e della ricerca  richiede  l'autorizzazione
ad assumere a tempo  indeterminato,  su  posto  vacante,  per  l'anno
accademico 2020/2021, novantasette unita'  complessive  di  personale
tecnico-amministrativo, di cui  diciannove  direttori  amministrativi
EP/2,  due  direttori  di   ragioneria   EP/1,   tre   collaboratori,
trentasette assistenti e trentasei coadiutori; 
  Preso atto che con la suddetta nota prot. n. 1681  del  3  febbraio
2020, il Ministro dell'universita' e della ricerca ha comunicato  che
a   tale   data    i    posti    vacanti    per    detto    personale
tecnico-amministrativo, risultano essere trecentosettantotto, di  cui
ventinove  direttori  amministrativi   EP/2,   venti   direttori   di
ragioneria  EP/1,  un  direttore  di  biblioteca  EP/1,  trentacinque
collaboratori,  centotrentotto  assistenti   e   centocinquantacinque
coadiutori; 
  Considerato che dalla suddetta nota prot. n. 1681  del  3  febbraio
2020  emerge  che  il  budget  assunzionale  e'   stato   determinato
considerando le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2020,  pari  a
settantuno unita' (di cui due direttori amministrativi  EP/2,  cinque
direttori di ragioneria EP/1, diciassette  assistenti,  quarantasette
coadiutori) a cui si aggiungono un importo pari al 10 per cento della
spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la  copertura  dei
posti  vacanti  della  dotazione  organica  con  contratti  a   tempo
determinato, nonche' l'importo relativo al  budget  assunzionale  non
utilizzato per le richieste relative all'anno accademico 2019/2020; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 6 aprile 2021, prot. n. 6039, con la quale  si  trasmette
la nota del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per  gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del  lavoro  pubblico
del 1° aprile 2021, prot. n.  60391,  recante  parere  favorevole  in
merito  alla  richiesta  di  autorizzazione  all'assunzione  a  tempo
indeterminato,  per  l'anno  accademico  2020/2021,  di  novantasette
unita' complessive di personale  tecnico  -  amministrativo,  di  cui
diciannove direttori amministrativi EP/2, due direttori di ragioneria
EP/1,  tre  collaboratori,   trentasette   assistenti   e   trentasei
coadiutori; 
  Tenuto conto che in data 21 aprile il  Consiglio  dei  ministri  ha
deliberato l'autorizzazione al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  per  l'anno  accademico  2019/20   ad   assumere   a   tempo
indeterminato      centodiciannove      unita'      di      personale
tecnico-amministrativo, di cui otto  direttori  amministrativi  EP/2,
tre direttori di ragioneria EP/1, quattro collaboratori, sessantatre'
assistenti e  quarantuno  coadiutori,  a  fronte  dell'autorizzazione
richiesta dall'Amministrazione con la nota del 21 ottobre 2020, prot.
n. 5117; 
  Preso atto che, con la suddetta nota prot. n. 5117 del  21  ottobre
2020, il Ministro dell'universita' e della ricerca ha comunicato  che
a   tale   data    i    posti    vacanti    per    detto    personale
tecnico-amministrativo, esclusa la figura di direttore amministrativo
EP/2, risultano essere duecentosessantaquattro,  di  cui  diciassette
direttori  di  ragioneria  EP/1,  sedici  collaboratori,  ottantatre'
assistenti e centoquarantotto coadiutori; 
  Considerato che dalla suddetta nota prot. n. 5117  del  21  ottobre
2020  emerge  che  il  budget  assunzionale  e'   stato   determinato
considerando le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2019,  esclusa
la figura di direttore amministrativo EP/2, pari  a  settanta  unita'
(di cui quattro direttori di ragioneria EP/1, diciassette assistenti,
quarantasette coadiutori e due collaboratori) a cui si aggiungono  un
importo  pari  al  10  per  cento  della  spesa  sostenuta  nell'anno
accademico  2016/2017  per  la  copertura  dei  posti  vacanti  della
dotazione organica con  contratti  a  tempo  determinato,  nonche'  i
risparmi di spesa determinati da minori assunzioni rispetto a  quelle
autorizzate con decreto del Presidente  della  Repubblica  23  agosto
2019; 
  Ritenuto, fermo restando da parte  dell'Amministrazione  l'utilizzo
di graduatorie valide, di poter autorizzare,  per  l'anno  accademico
2020/2021,   novantasette    unita'    complessive    di    personale
tecnico-amministrativo, di cui  diciannove  direttori  amministrativi
EP/2,  due  direttori  di   ragioneria   EP/1,   tre   collaboratori,
trentasette assistenti e trentasei coadiutori; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 luglio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, per  le  esigenze
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
(AFAM), e' autorizzato, per l'anno accademico 2020/2021, ad  assumere
a tempo indeterminato novantasette unita'  complessive  di  personale
tecnico-amministrativo, di cui  diciannove  direttori  amministrativi
EP/2,  due  direttori  di   ragioneria   EP/1,   tre   collaboratori,
trentasette assistenti e trentasei coadiutori.